Cos'è
Disposizioni del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, in materia di Whistleblowing.
Il Decreto raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower (“informatore” tradotto in italiano), in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.
Chi è il Whistleblower?
Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:
- Dipendenti pubblici;
- Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».
Quando si può segnalare?
- Quando il rapporto giuridico è in corso;
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Durante il periodo di prova;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.
La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al
canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.
La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
In ogni caso è garantita, da parte dell’Amministrazione ricevente, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per la legge.
A cosa serve
Per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.
Come si accede al servizio
Quali sono i canali di segnalazione?
- Canale interno: La segnalazione va inviata al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
- Canale esterno: L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’ANAC. Whistleblowing - www.anticorruzione.it
- Divulgazione pubblica
- Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile
Contatti
- Telefono: 06 121125925
- Email: rmis084008@istruzione.it