Cos'è
ACCESSO CIVICO SEMPLICEL’accesso civico (introdotto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito.
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Per accesso civico generalizzato (introdotto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016) si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e/o dati e detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
A cosa serve
Per avviare il processo, sarà necessario accertarsi della mancanza dei dati che la pubblica amministrazione doveva pubblicare e quindi compilare uno dei moduli allegati in base al tipo di istanza da presentare.
Come si accede al servizio
Scarica il modello di richiesta presente sul sito istituzionale e invia la richiesta tramite indirizzo e-mail rmis084008@istruzione.it e/o indirizzo Pec rmis084008@pec.istruzione.it.
La richiesta di accesso civico semplice deve essere redatta utilizzando il Modello di istanza di accesso civico semplice predisposto. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza.
Il Responsabile della trasparenza (il Dirigente Scolastico) entro trenta giorni comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere redatta secondo il modello predisposto (Modello di istanza di accesso civico generalizzato), indirizzata al Dirigente.
Il Dirigente provvederà ad istruire l’istanza secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico.
Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).
Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente decidesse comunque di accogliere l’istanza, ha l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti/dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 del citato art. 5 prevede che, nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
Autenticazione
Per inoltrare la richiesta di accesso civico occorre allegare un documento di riconoscimento in corso di validità.
Luoghi in cui viene erogato il servizio
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indirizzo
Viale di Villa Pamphili n. 86 Roma
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CAP
00152
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Orari
A.S. 2025/26: dal lunedì al venerdì - dalle 8:00 alle 22:00
Da A.S. 2026/27: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 -
Email
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PEC
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Telefono
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Documenti
Contatti
- Telefono: 06 121125925
- Email: rmis084008@istruzione.it